CONS. TONINA: APPROVATI GLI EMENDAMENTI ALLA NUOVA LEGGE URBANISTICA

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In occasione dell’approvazione della riforma urbanistica dell’assessore Daldoss il cons. provinciale Mario Tonina ha presentato alcuni emendamenti che sono stati tutti approvati.

Di seguito gli emendamenti con la relativa motivazione:

Emendamento all’art. 18 del ddl 87

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis.  Al fine di promuovere il riuso e la riqualificazione delle aree degradate o dismesse quale alternativa al nuovo consumo di suolo, i comuni per l’acquisizione di edifici con finalità di pubblica utilità tengono conto del patrimonio edilizio locale esistente con particolare riferimento a quello dismesso.”

Con questo emendamento e sempre nell’ottica del risparmio del suolo, i Comuni dovranno tenere conto per l’acquisizione di edifici con finalità di pubblica utilità del patrimonio edilizio locale esistente, recuperando edifici dismessi al posto di pianificare nuove costruzioni; ciò consentirà anche di salvaguardare le potenzialità agricole del territorio.

Emendamento all’ art. 90 del ddl 87 “Contributo di costruzione per l’edilizia convenzionata”

Al comma 1 le parole: “può essere ridotto” sono sostituite con le seguenti: ” è ridotto”

Con l’approvazione di questo emendamento si rende certa e non viene lasciata alla discrezionalità dei Comuni, la scelta di ridurre il contributo di concessione nel caso di nuovi edifici.
Il comma 1 dell’art. 90 prevedeva che il contributo di concessione potesse essere ridotto in misura corrispondente al solo costo di costruzione nel caso di nuovi edifici. Lo stesso comma riconosce la facoltà ai Comuni di ridurre o meno il contributo di costruzione. Con l’approvazione dell’emendamento detta norma diventa cogente. Si ritiene infatti che l’housing sociale stia diventando un settore di azione assai rilevante nella Comunità trentina e che a tutti gli effetti sia prima casa anche se data in affitto a canone moderato.

Emendamento all’ art. 49 del ddl 87 “Disposizioni generali”

Alla fine del numero 2) della lettera e) del comma 6 dell’articolo 49, sono inserite le seguenti parole: “Il contributo è calcolato in via provvisoria dagli interessati, salvo successivo conguaglio sulla base delle determinazioni del Comune”.

Con questo emendamento che riguarda lo schema di convenzione, da stipulare fra gli interessati e il comune in merito agli elaborati progettuali dei piani attuativi, è stato stabilito che il contributo di costruzione da corrispondere sarà calcolato in via provvisoria dagli interessati e verificato in seguito dal comune.

Emendamento all’ art. 111 del ddl 87 “Edificazione nelle aree destinate all’agricoltura”

Al comma 5 dell’articolo 111 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      le parole “La cancellazione del vincolo può essere richiesta dall’interessato” sono sostituite dalle seguenti “il vincolo decade”;

b)      alla fine sono inserite le seguenti parole: “a seguito della decadenza del vincolo, il comune aggiorna il registro comunale”.

Con questo emendamento, anche ai fini della riqualificazione dell’esistente e della valorizzazione del paesaggio così come previsto dalla Riforma, si vuole dare la possibilità di modificazione di destinazione d’uso per gli immobili realizzati per lo svolgimento dell’attività agricola a seguito della decadenza del vincolo, attraverso la variante al PRG consentendo in questo modo all’interessato di riqualificare l’edificio che diversamente potrebbe essere abbandonato e di conseguenza diventare luogo di degrado.