E’ stato appena approvato un odg del consigilere Tonina che impegna la Giunta provinciale a definire l’ istituzione di un fondo di solidarietà comunale per perequare le spese sostenute dai comuni a favore dei soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali
Di seguito si riporta il testo dell’odg – emendato come allegato
PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO N 23
ai disegni di legge
51/XV “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)”
e 52/XV “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015 – 2017”
Istituzione di un fondo di solidarietà comunale per perequare le spese sostenute dai comuni a favore dei soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali
Le residenze sanitarie assistenziali sono gestite da enti pubblici (Aziende pubbliche di servizi alla persona – APSP) o privati che offrono prestazioni sanitarie e assistenziali, aiuto nel recupero funzionale e nell’ inserimento sociale. In particolare tali strutture garantiscono l’assistenza medica ed infermieristica, l’assistenza riabilitativa, l’aiuto per lo svolgimento delle attività quotidiane, attività di animazione e socializzazione.
Sono assicurate inoltre le prestazioni alberghiere, di ristorazione, di lavanderia e di pulizia.
I costi di carattere sanitario sono totalmente a carico del servizio sanitario provinciale mentre quelli di carattere alberghiero, che corrispondono alla retta residenziale stabilita dagli enti che gestiscono le residenze sanitarie assistenziali, sono a carico dell’utente e della sua famiglia e, in caso di indigenza, del Comune di residenza dell’ospite prima del suo ricovero in struttura.
Non c’è dubbio che l’invecchiamento della popolazione, pur rappresentando il portato positivo di un generalizzato benessere, anche sanitario, presenta, a medio e lungo termine, non poche problematicità, soprattutto se tale indicatore si accompagna a bassi tassi di crescita demografica o al peggioramento, sia pure congiunturale, della situazione economica. I problemi maggiori sorgono ovviamente per gli anziani che necessitano di assistenza a lungo termine, sia nelle strutture, sia a domicilio. Le criticità si riverberano sia sul bilancio delle famiglie sia su quello dei Comuni.
La popolazione trentina è una delle popolazioni più longeve d’Italia, in particolare le donne.
Al 1° gennaio 2014 in Trentino si contano 109.176 persone con più di 64 anni e tra queste la metà ha più di 75 anni: ciò significa che una persona ogni cinque ha più di 64 anni. Ad un decremento per le età giovani si contrappongono variazioni significative per le età 80-84 anni, dove la popolazione è più che raddoppiata mentre è quadruplicata nelle fasce oltre gli 85 anni. Nel contempo gli anziani ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari per classi di età al 31.12.2012 erano 5.005, di cui il 74,2 % rappresentato dal genere femminile contro il 25,8% di maschi; il 54,6% della stessa popolazione è rappresentato da anziani con 85 anni e più contro il restante 45,4% che raggruppa persone dai 65 agli 84 anni.
L’aumento costante della fascia della popolazione affetta da qualche limitazione o perdita progressiva dell’autonomia ha, come diretta conseguenza, un incisivo incremento dei costi del welfare pubblico per assicurare cure ed assistenza idonee e soddisfacenti. Tale fenomeno, se colto in una visione prospettica di medio-lungo periodo, non può che preoccupare tutti coloro che sono coinvolti in tale processo, non ultimo l’ente locale che per legge è tenuto ad assicurare all’utente la copertura degli oneri della retta, qualora l’interessato necessiti di ricovero in strutture residenziali assistenziali e non abbia i mezzi economici per poter sostenere totalmente o parzialmente tali oneri.
Il protrarsi della vita comporta frequentemente che le persone ricoverate esauriscano quelle risorse patrimoniali e monetarie che le stesse avevano provveduto ad accumulare e capitalizzare nel corso della vita attiva in previsione dei futuri bisogni assistenziali in età senile.
Di conseguenza aumenta in modo esponenziale il numero dei Comuni chiamati a coprire parte delle spese di ricovero di persone indigenti, che non sono più in grado di sostenere con mezzi propri il costo dell’intera retta alberghiera.
Relativamente al finanziamento degli interventi, rileva l’art. 6 della legge provinciale n. 6 del 1998, il quale sancisce il principio della compartecipazione degli utenti, rinviando (art. 7) ad un regolamento la specificazione di tale principio. Il regolamento approvato dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 12.437 del 1998) prevede espressamente agli artt. 3, secondo comma, 5 e 8, che l’amministrazione comunale conceda un intervento economico solo quando la situazione dell’utente e del suo nucleo familiare, non consenta il pagamento della retta. Inoltre l’art. 16 bis della l.p. n. 6 del 1998, introdotto dall’art. 47 della l.p. n. 13 del 2007 in materia di politiche sociali, prevede che alla copertura degli oneri di natura socio-assistenziale in R.S.A. si provveda anche attraverso la compartecipazione alle spese da parte degli utenti e con le quote di contribuzione dei comuni competenti ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), a norma del quale per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica.
Inoltre l’art. 18 della l.p. n. 13 del 2007, riguardante la compartecipazione degli utenti, prevede che i soggetti che fruiscono di prestazioni consistenti nell’erogazione di un servizio compartecipano alla spesa in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, nonché in relazione alla tipologia della prestazione erogata, demandando alla Giunta provinciale la definizione con atti d’indirizzo e coordinamento dei criteri di determinazione della compartecipazione, il limite massimo della spesa posta a carico dell’utente, nonché i casi di esenzione dalla compartecipazione medesima.
Tra l’altro, con ordinanza n. 207 del Giudice unico del Tribunale di Trento (sezione distaccata di Tione) del 25 giugno 2013 è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell’art. 18 della l.p. n. 13 del 2007, il cui giudizio è in attesa di definizione. La questione riguarda proprio le modalità di compartecipazione alla spesa a fronte dell’intreccio di competenze statali e provinciali in materia e del quadro normativo non chiaro.
Per i motivi sopra indicati i Comuni del Trentino sono chiamati sempre di più e per un numero sempre maggiore di persone, a concorrere alla copertura degli oneri della retta di ricovero, con il rischio che si vengano a creare situazioni di grave sperequazione tra Comuni con ricadute rilevanti sui relativi bilanci già gravati da numerose riduzioni dei trasferimenti finanziari dalla provincia.
Al fine di attenuare la sperequazione tra gli enti locali chiamati a concorrere a tali spese, sarebbe auspicabile l’istituzione di un fondo di solidarietà comunale per perequare le spese sostenute dai comuni a favore dei soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali in relazione all’integrazione economica della retta da parte dei comuni medesimi nei quali i soggetti interessati hanno la residenza prima del ricovero.
Visto il capo IV del ddl n. 51/XV in materia di salute, di politiche sociali e di famiglia
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
impegna la Giunta provinciale
1. ad istituire un fondo di solidarietà comunale per finanziare con finalità perequative le spese sostenute dai comuni a favore dei soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali in relazione all’integrazione economica della retta da parte dei comuni medesimi nei quali i soggetti interessati hanno la residenza prima del ricovero;
2. a prevedere che le risorse destinate alle finalità di cui al punto 1. siano reperite nell’ambito degli stanziamenti previsti sulle varie unità previsionali del bilancio senza operare ulteriori decurtazioni sui trasferimenti finanziari ai comuni;
3. a trasmettere alla competente commissione consiliare permanente una relazione sulle iniziative adottate al fine di attuare il punto 1. entro tre mesi dall’approvazione di questo ordine del giorno.
Il Consigliere provinciale
Mario Tonina
Il Consigliere provinciale
Pietro De Godenz
Il Consigliere provinciale
Gianpiero Passamani
19 dicembre 2014